Art. 5.

      1. I soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di trasfusioni di sangue e affetti da talassemia major o intermedia ovvero da talassodrepanocitosi, che usufruiscono dei benefìci di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, per i quali sono in corso contenziosi giudiziali nei confronti del Ministero della salute o nei confronti di aziende sanitarie locali od ospedaliere in qualsiasi stato e grado di giudizio, ivi compresa la fase esecutiva, i quali intendono accedere ai benefìci previsti dalla presente legge, devono rinunciare con atto formale alla prosecuzione del giudizio.
      2. Gli atti di rinuncia degli interessati sono trasmessi alla commissione paritetica.